Detrazione 65% per la riqualificazione energetica è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto-Legge 63/2013 per le misure energetiche nell’edilizia.  Le novità sulla Detrazione 65% per la riqualificazione energetica contenute nella proroga delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli edifici sono tante.

Detrazione 65% per la riqualificazione energetica

 

Nel dettaglio le  misure de la Detrazione 65% per la riqualificazione energetica:

– La Detrazione 65% per la riqualificazione energetica sale dal 55% al 65% e varrà  fino alla fine del 2013 per i privati, e fino a giugno 2014 per interventi sulle parti comuni dei condomìni o su tutte le unità immobiliari del condominio. Il provvedimento è in vigore dal 6 giugno 2013.

I beneficiari, i tetti massimi degli importi da portare in detrazione, la procedura di accesso al bonus e la ripartizione della detrazione in dieci rate annuali.

Restano  in vigore i limiti di trasmittanza indicati nel DM 26 gennaio 2010.

 NUOVA GUIDA ALLA DETRAZIONE 65%

Estensione del bonus Detrazione 65% per la riqualificazione energetica agli interventi antisismici detrazione fiscale del 65% non si applica agli interventi di consolidamento antisismico, tali interventi restano nell’elenco di quelli agevolabili al 50%.

La detrazione fiscale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili è prorogata fino al 31 dicembre 2013. Sono confermati il tetto massimo di spesa di 96.000 euro e la ripartizione in dieci rate annuali.

La detrazione del 50% si applica anche all’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino ad un massimo di spesa di 10.000 euro. La procedura è la stessa delle ristrutturazioni (tutti i dettagli del ‘bonus mobili’).

Il Decreto-legge recepisce la Direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, la cosiddetta Direttiva “Edifici a energia quasi zero”. Modificando il Dlgs 192/2005, il DL introduce la nuova metodologia nazionale di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. I nuovi edifici dovranno essere “a energia quasi zero”, dal 31 dicembre 2018 quelli della Pubblica Amministrazione e dal 2021 quelli privati.

L’‘attestato di certificazione energetica’ diventa ‘attestato di prestazione energetica’, da redigersi a cura di esperti qualificati e indipendenti; fornirà raccomandazioni per il miglioramento delle performance energetiche e sarà obbligatorio in caso di costruzione, vendita o locazione e per tutti gli immobili della P.A. Importante il capitolo sulle sanzioni per i certificatori, i direttori dei lavori e i proprietari (tutti i dettagli).

Il Decreto-legge introduce la possibilità di qualificarsi come installatore e manutentore di impianti da fonti rinnovabili facendo valere l’esperienza lavorativa già svolta per almeno tre anni. Questo requisito si aggiunge agli altri, alternativi: diploma di laurea in materia tecnica specifica, diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, attestato di formazione professionale.

Il DL 63/2013 pubblicato in Gazzetta elimina la decorrenza dell’obbligo, ma conferma l’obbligo per Regioni e Province autonome di attivare i corsi di formazione entro il 31 ottobre 2013.

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